Iscrizione al registro comunale delle dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (TESTAMENTO BIOLOGICO)

Con la Legge n. 219 del 22 dicembre 2017 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018), comunemente nota come legge sul testamento biologico, sono state introdotte nell’ordinamento italiano "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate sul trattamento”, c.d. legge sul “testamento biologico” o “bio testamento” (DAT).
 
La legge stabilisce che una persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, dopo aver acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, possa esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari, incluse la nutrizione e l'idratazione artificiale, nel caso in cui dovesse trovarsi in stato d'incapacità.
 
A tal fine redige le Disposizioni Anticipate di Trattamento a mezzo
atto pubblico o scrittura privata autenticata, entrambe da redigersi presso un notaio (che possono successivamente anche essere depositate nel comune di residenza)
scrittura privata consegnata personalmente all'ufficiale dello Stato Civile del proprio Comune di residenza
scrittura privata consegnata personalmente presso le strutture sanitarie che abbiano adottato modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico
 
Con le Disposizioni Anticipate di Trattamento il disponente (è così chiamata la persona interessata) può nominare un fiduciario, maggiorenne e capace di intendere e volere, che lo rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie. Il fiduciario accetta l'incarico con la sottoscrizione delle DAT o con dichiarazione separata da allegare alle Disposizioni. Il disponente deve consegnare una copia del testamento anche al fiduciario. Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alla volontà del disponente. In caso di necessità, il giudice tutelare provvede alla nomina di un amministratore di sostegno.
 
L'interessato può redigere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, inserendo i dati anagrafici, l'indicazione delle situazioni in cui dovranno essere applicate le DAT, il consenso o il rifiuto di specifiche misure mediche, trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e scelte terapeutiche, data e firma.
 
Le DAT possono essere modificate o revocate dal disponente in qualsiasi momento.
 
Informazioni e contatti:
Per informazioni e prenotazione dell'appuntamento inviare una e-mail all'indirizzo protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it  o contattare i numeri del Settore Servizi Demografici 045-6832121 – 6832122 - 6832124 negli orari di apertura al pubblico.
 
A chi interessa:
Cittadini maggiorenni residenti nel Comune di San Pietro in Cariano (VR), capaci di intendere e di volere.
Come:
Previo appuntamento, da prenotare con le modalità sopra indicate, il disponente deve consegnare personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune le disposizioni anticipate di trattamento-DAT redatte in forma scritta, con data certa e sottoscritte con firma autografa.
Nel caso in cui le DAT non contengano la nomina di un fiduciario il disponente, può compilare e sottoscrivere la “nomina fiduciario” e a sua volta il fiduciario dovrà formalmente accettare la nomina tramite l’ “accettazione della nomina di fiduciario”.
A tal fine il fiduciario, previo appuntamento, dovrà presentarsi, munito di un documento di identità valido e compilare e sottoscrivere l’ “accettazione della nomina di fiduciario”.
L’accettazione della nomina da parte del fiduciario viene allegata, per costituirne parte integrante, assieme alle DAT.
In assenza di esplicita accettazione da parte del fiduciario, la nomina del fiduciario non produce effetti.
Al disponente verrà rilasciata ricevuta di avvenuta consegna e deposito delle DAT.
 
Documenti da presentare
 
Da parte del disponente: 
- Atto/scrittura contenente le DAT e relativa fotocopia
- documento d’identità in corso di validità;
- tessera sanitaria in corso di validità.
 
Da parte del fiduciario: 
- documento d’identità in corso di validità, qualora debba accettare la nomina di fiduciario.
 
Altre indicazioni utili sulle DAT
- Le DAT sono registrate e conservate dall’ufficio dello Stato civile del Comune di residenza.
- Le DAT possono essere modificate, integrate o revocate dal disponente in qualsiasi momento (previo appuntamento).
- Nel caso non sia possibile rendere una dichiarazione scritta, le DAT possono essere rese mediante videoregistrazione o altri dispositivi che consentano alla persona di comunicare. 
- L’interessato potrà esprimere le DAT nel modo che ritiene più opportuno, chiedendo consulenza al proprio medico di fiducia.
- Se le DAT non contengono l’indicazione del fiduciario, o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o divenuto incapace, mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente. In caso di necessità il giudice tutelare provvede alla nomina di un Amministratore di sostegno.
 
L'Ufficiale dello Stato Civile non partecipa alla redazione delle DAT, né fornisce informazioni sul contenuto.
 
L'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'effettiva residenza del disponente e ne accerta l'identità.
Provvede alla registrazione, all'archiviazione ed alla conservazione delle DAT. Al disponente verrà fornita ricevuta di avvenuta consegna e deposito. 
 
Il deposito delle DAT è esente dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, diritto o tassa (gratuito).
 
Dove:
Comune di San Pietro in Cariano (VR) – Settore Servizi Demografici – Via Roma 57
Orari apertura al pubblico:
  • martedì, giovedì e venerdì dalle 10:30 alle 13.00;
  • mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:30
  • sabato dalle 09:00 alle 11:30
 
 

A titolo di esempio (modelli scaricabili in formato .pdf):  
 
Normativa di riferimento
Legge 22 dicembre 2017, n.219 avente per oggetto: Norme in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento.
Circolare n. 1/2018 del 8 febbraio 2018 prot. n.15100.area3 a cura del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite le prime indicazioni operative sulla applicazione della legge n. 219/2017.
 
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