Relazioni di inizio e fine mandato
La relazione di fine mandato è stata introdotta dall’articolo 4 del Dlgs 149/2011 allo scopo di descrivere le principali attività normative e amministrative svolte durante l’incarico. La relazione deve essere redatta dal segretario generale o dal responsabile finanziario, a seconda di quanto stabilito dagli ordinamenti dei singoli enti, quindi sottoscritta dal sindaco entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del mandato.
L’individuazione del termine finale deve effettuarsi, secondo quanto evincibile dalla delibera della sezione Autonomie della Corte dei conti n. 15/2016, considerando la data di scadenza del mandato, vale a dire una volta trascorso il termine di 5 anni dalla proclamazione del sindaco, considerando che si tratta di un organo monocratico che si insedia immediatamente per effetto della proclamazione dell'avvenuta elezione consacrata nell'apposito verbale dell'ufficio elettorale centrale.
La relazione di inizio mandato viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatoti e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo.
La relazione di inizio mandato viene redatta da province e comuni ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante: "Meccanismi sanzionatoti e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17, e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42" per descrivere la situazione economico- finanziaria dell’ente e la misura dell’indebitamento all’inizio del mandato amministrativo.