| Comune di S. Pietro In Cariano Provincia di Verona
N. Ord 60 lì 20/06/2011
Oggetto: Ordinanza di divieto di utilizzo acqua potabile per usi diversi da quelli domestici ed igienico-sanitari.
IL SINDACO
PREMESSO CHE a causa della stagione calda e conseguente elevato consumo registrato negli ultimi giorni, la società Acque Veronesi, gestore dell'acquedotto comunale ha richiesto un provvedimento di limitazione dell'uso dell'acqua potabile;
VISTO CHE occorre assicurare a tutta la popolazione residente nel Comune la fornitura dell'acqua, almeno per fini domestici ed igienico - sanitari, si ritiene opportuno limitare i consumi dell'acqua medesima per l'inaffiatura di orti, giardini, riempimento piscine ecc.;
ORDINA
A tutti i cittadini residenti nel territorio comunale e a partire dalla data odierna di utilizzare l'acqua erogata dal pubblico acquedotto per fini di irrigazione, lavaggio automezzi, riempimento piscine e quant'altro non sia strettamente necessario ai fini del fabbisogno umano ESCLUSIVAMENTE a partire dalle ore 22.00 fino alle ore 06.00 del mattino seguente. Fino alla successiva ordinanza di revoca della presente;
AVVERTE
Che la violazione al disposto della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 a norma del D.Lgs 267/2000. In caso di recidiva potrà essere disposta anche la sospensione dell'erogazione dell'acqua secondo quanto previsto dal Regolamento per la gestione dell'acquedotto.
DISPONE
Che copia della presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio Comunale, che allo stesso venga data opportuna divulgazione. La presente venga esposta nei luoghi di pubblica frequentazione, per l'opportuna conoscenza da parte della popolazione. Gli ufficiali e gli Agenti della forza Pubblica sono incaricati della vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza.
INFORMA
- Che a norma dell'art. 8 della Legge 07.08.1990, n. 241, il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Interventi Diretti al Patrimonio ing. Vittorio Caliari - Che a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg. dalla data di notificazione ai soggetti interessati o di scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, al T.A.R. del Veneto, o entro 120 giorni dalle medesime scadenze, al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dal D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.
IL SINDACO Maestrelli Gabriele
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