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prot. n°   15171                                    S. Pietro in Cariano, lì 30/07/2009

Reg. Ord. N. 129 del 30/07/2009

 

 

IL SINDACO

 

PREMESSO che nel territorio comunale va diffondendosi, soprattutto tra i giovani, l'abitudine ad abusare di sostanze alcoliche;

CONSIDERATO che l'abuso di sostanze alcoliche, in particolare da parte di soggetti giovani e giovanissimi, è estremamente nocivo e compromette il loro stato di salute ed il loro sviluppo psicofisico e che anche il semplice uso di tali sostanze, da parte dei medesimi, non trova ragione in alcuna concreta necessità, oltre a non avere risvolti positivi da nessun punto di vista;

TENUTO CONTO che l'evidenziata nocività e pericolosità è ulteriormente sottolineata anche da sempre più frequenti fatti di cronaca che hanno come protagonisti dei minorenni che hanno abusato di alcol;

RITENUTO che la dimensione che sta assumendo il fenomeno del consumo di alcol tra i giovani richieda azioni concrete al fine di arginare questa piaga soprattutto tra i minorenni, i quali rappresentano una parte della popolazione particolarmente vulnerabile ai rischi legati al consumo dell'alcol;

PREMESSO altresì che giungono frequentemente, agli organi preposti alla vigilanza, segnalazioni da parte di cittadini le quali evidenziano che i giovani, a seguito dell'assunzione delle sostanze alcoliche, si aggirano nel centro urbano causando disagi, producendo schiamazzi e danneggiamenti con compromissione della quiete pubblica, in specie nelle ore notturne, e, non infrequentemente, compiendo anche atti contrari al pubblico decoro;

CONSIDERATO che tali episodi, oltre a determinare una situazione di degrado ambientale, rappresentano un grave condizionamento per la qualità della vita di cui gli abitanti devono godere, anche in orario serale e notturno, nell'ambito della comunità e determinano un'evidente lesione dei fondamentali diritti alla salute, alla pubblica quiete, al riposo notturno, nonché alla sicurezza ed all'incolumità pubblica;

RILEVATO che l'art. 689 del Codice Penale, vieta la somministrazione di bevande alcoliche ai minori degli anni sedici;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 30/03/2001, n. 125 il quale stabilisce che “...per bevanda alcolica si intende ogni prodotto contenente alcol alimentare con gradazione superiore a 1,2 gradi di alcol e per bevanda superalcolica ogni prodotto con gradazione superiore al 21 per cento di alcol in volume.”;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni e ambiti di applicazione”;

RITENUTO NECESSARIO adottare i provvedimenti utili per assicurare una civile ed ordinata convivenza, tenuto conto della situazione citata in premessa ed allo scopo di evitare che tali comportamenti possano sfociare in veri e propri reati;

PRESO ATTO che lo schema della presente ordinanza è stato preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n.267;

VISTO il D.L. 23/05/2008, n.92 convertito in legge 24/07/2008, n.125;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno del 05/08/2008;

VISTO l'art. 7-bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 689 del Codice Penale;

VISTO l'art. 87 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO l'art. 13 della L.R. 24 dicembre 2003, n. 30;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689 così come modificato dall'art. 6bis della L. 24/07/2008, n. 125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

 

ORDINA

 

fermo restando il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di anni 16, già previsto e punito dall'art. 689 del C.P., nel territorio del Comune di San Pietro in Cariano è fatto divieto di vendere e di somministrare, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 689 C.P., a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualunque gradazione;

tali divieti si estendono anche a tutte le miscele di bevande contenenti detti alcolici anche in quantità limitata o diluita;

i predetti divieti si estendono anche alla vendita e/o somministrazione delle suddette bevande alcoliche, effettuata in luoghi accessibili ai minorenni, a mezzo di distributori automatici che non siano dotati di sistema di lettura automatica di documenti con i dati anagrafici dell'utilizzatore o, in alternativa, qualora non vi sia presente sul posto in maniera continuativa apposito personale che possa effettuare i necessari controlli affinchè le bevande alcoliche non siano vendute ai minori;

ferma restando l'eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi in vigore, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria fino ad Euro 500,00;

la determinazione della cifra pagabile in misura ridotta è rimessa alla Giunta Municipale che la prevede con separato atto ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 così come modificato dall'art. 6bis della legge 24/07/2008, n.125 di conversione del D.L. 23/05/2008, n. 92;

la presente ordinanza entrerà in vigore il 24/08/2009;

la presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune;

la presente ordinanza viene preventivamente comunicata alla Prefettura ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

 

Manda copia della presente Ordinanza:

-       al Centro Elaborazione Dati per la divulgazione attraverso il sito internet comunale;

-      al Settore Commercio per la trasmissione alle Associazioni di Categoria dei settori interessati;

-      al Comando della Polizia locale;

-      alla locale Stazione dell'Arma dei Carabinieri;

-      al Comando Provinciale Guardia di Finanza;

-      alla Questura di Verona;

-      alla locale A.S.L.;

 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso entro 60 giorni avanti il Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della Legge 06/12/1971, n.1034. In via alternativa è proponibile, entro 120 giorni, il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971, n.1199.

 


IL SINDACO

Maestrelli Gabriele

 

 

 

Pubblicata all'Albo Pretorio in data 30/07/2009 al Rep. N. 579

Scarica il testo in formato .pdf

    


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