Elettori temporaneamente residenti all'estero per l'esercizio del voto per corrispondenza

Pubblicata il 18/02/2020

L'art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro e non oltre  il 26 febbraio p.v. in tempo utile per l'immediata comunicazione al Ministero dell'interno.
L'opzione dovrà pervenire al Comune con le seguenti modalità:
  • per posta,
  • per posta elettronica anche non certificata al seguente indirizzo mail protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it
  • oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.
​Per maggiori dettagli cliccare qui


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