Assegno di maternitā dei comuni
ASSEGNO PER NASCITE, AFFIDAMENTI PREADOTTIVI E ADOZIONI AVVENUTI NEL CORSO DELL’ANNO 2023Cos'è. L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
A chi è rivolto. Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.
L’assegno spetta alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale) nei seguenti casi:
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. Il valore ISEE da tener presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari ad € 19.185,13.
Come funziona. La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Quanto spetta. L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari ad € 383,46 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi € 1.917,30 ( Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25/02/2023).
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale. In caso di richiedente beneficiaria di trattamenti previdenziali e/o economici di maternità obbligatoria il cui importo complessivo è inferiore a quello dell'assegno previsto dalla legge in questione, è infatti possibile fare richiesta solo per la differenza tra i due importi.
Come fare domanda. La domanda, corredata degli allegati richiesti, va presentata al Comune di San Pietro In Cariano (VR) esclusivamente all’indirizzo e-mail protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in formato .pdf (non verrà accettata documentazione inviata in formato .jpg).
Per eventuali informazioni contattare i numeri 045/6832106 - 045/6832108.
ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI PER NASCITE, AFFIDAMENTI PREADOTTIVI E ADOZIONI AVVENUTI NEL CORSO DELL’ANNO 2022
Vale quanto detto sopra con le seguenti differenze:
A chi è rivolto. Il diritto all'assegno, nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta a cittadini residenti italiani, comunitari o stranieri in possesso di titolo di soggiorno.
L’assegno spetta alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale) nei seguenti casi:
- per ogni figlio nato;
- per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
L'assegno spetta solo entro determinati limiti di reddito. Il valore ISEE da tener presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari ad € 19.185,13.
Come funziona. La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.
Quanto spetta. L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.
L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 è pari ad € 383,46 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi € 1.917,30 ( Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25/02/2023).
L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale. In caso di richiedente beneficiaria di trattamenti previdenziali e/o economici di maternità obbligatoria il cui importo complessivo è inferiore a quello dell'assegno previsto dalla legge in questione, è infatti possibile fare richiesta solo per la differenza tra i due importi.
Come fare domanda. La domanda, corredata degli allegati richiesti, va presentata al Comune di San Pietro In Cariano (VR) esclusivamente all’indirizzo e-mail protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in formato .pdf (non verrà accettata documentazione inviata in formato .jpg).
Per eventuali informazioni contattare i numeri 045/6832106 - 045/6832108.
ASSEGNO DI MATERNITÀ DEI COMUNI PER NASCITE, AFFIDAMENTI PREADOTTIVI E ADOZIONI AVVENUTI NEL CORSO DELL’ANNO 2022
Vale quanto detto sopra con le seguenti differenze:
- il valore ISEE da tener presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è pari ad € 17.747,58;
- l’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 è pari ad € 354,73 per cinque mensilità e, quindi, a complessivi € 1.773,65 (Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05/02/2022).
Domanda assegno maternità 2022
Domanda assegno maternità 2023