Modalità abbruciamento sterpaglie e residui vegetali

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Data:

11 Maggio 2026

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Descrizione

In Veneto, l'abbruciamento di sterpaglie e residui vegetali è generalmente vietato dal 1° ottobre al 30 aprile su tutto il territorio regionale, a causa delle misure per la qualità dell'aria. Al di fuori di questo periodo, è possibile bruciare piccoli cumuli (massimo 3 metri steri per ettaro al giorno) in assenza di vento e pericoli d'incendio.

Punti chiave per la combustione in Veneto:

  • Periodo vietato: Dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno.
  • Periodo consentito: Di norma, nei mesi non compresi nel divieto (maggio-settembre), purché non vi siano limitazioni locali, orarie o stati di pericolosità per incendi.
  • Deroghe: Le deroghe sono rarissime e solitamente limitate solo a specifiche emergenze fitosanitarie, previo controllo delle autorità.
  • Limitazioni: Il materiale deve essere bruciato nel luogo di produzione, in piccoli cumuli e nel limite di 3 metri cubi al giorno.
  • Regole comunali: I comuni possono emettere ordinanze più restrittive; è fondamentale verificare sempre sul sito del proprio comune di residenza prima di procedere.
  • Divieti speciali: Vietato in caso di allerta meteo, vento forte, caldo intenso o nel caso di "stato di massima pericolosità per incendi boschivi" dichiarato dalla Regione

INFORMAZIONI:

https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/abbruciamenti


Si informa che lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi è cessato in data 07/05/2026.


 

Ultimo aggiornamento: 11/05/2026, 14:08

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