Descrizione
In Veneto, l'abbruciamento di sterpaglie e residui vegetali è generalmente vietato dal 1° ottobre al 30 aprile su tutto il territorio regionale, a causa delle misure per la qualità dell'aria. Al di fuori di questo periodo, è possibile bruciare piccoli cumuli (massimo 3 metri steri per ettaro al giorno) in assenza di vento e pericoli d'incendio.
Punti chiave per la combustione in Veneto:
- Periodo vietato: Dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno.
- Periodo consentito: Di norma, nei mesi non compresi nel divieto (maggio-settembre), purché non vi siano limitazioni locali, orarie o stati di pericolosità per incendi.
- Deroghe: Le deroghe sono rarissime e solitamente limitate solo a specifiche emergenze fitosanitarie, previo controllo delle autorità.
- Limitazioni: Il materiale deve essere bruciato nel luogo di produzione, in piccoli cumuli e nel limite di 3 metri cubi al giorno.
- Regole comunali: I comuni possono emettere ordinanze più restrittive; è fondamentale verificare sempre sul sito del proprio comune di residenza prima di procedere.
- Divieti speciali: Vietato in caso di allerta meteo, vento forte, caldo intenso o nel caso di "stato di massima pericolosità per incendi boschivi" dichiarato dalla Regione
INFORMAZIONI:
https://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/abbruciamenti
Si informa che lo stato di grave pericolosità per incendi boschivi è cessato in data 07/05/2026.