Carta d’identità cartacea

Servizi Demografici


ATTENZIONE!!! Tutte le Carte d’Identità Cartacee dal 03 agosto 2026 non saranno più valida. Per maggiori informazioni cliccare qui.


Documento sostituito dalla carta di identità elettronica

ATTENZIONE:
È a pieno regime l’attività di emissione della nuova carta di identità elettronica; pertanto, come previsto dalle disposizioni ministeriali, non è più possibile emettere documenti cartacei, salvo per casi eccezionali debitamente documentati.

Descrizione
La carta di identità cartacea è stata sostituita dalla nuova carta di identità elettronica e viene attualmente rilasciata esclusivamente in comprovati casi di necessità ed urgenza, che vengono valutati dall’ufficio.

La validità della carta cambia a seconda dell’età del titolare:

  • minori di 3 anni – triennale
  • dai 3 ai 18 anni – quinquennale
  • maggiori di 18 anni – decennale.

La sua validità si estende, rispetto alla scadenza sopra indicata, fino al giorno e mese di nascita del titolare.

Documentazione da presentare

  • 2 fototessere a colori, recenti ed uguali tra di loro, che riproducono il soggetto a mezzo busto, non di profilo e con gli occhi ben visibili e senza copricapo (ammesso solo per i cittadini che professano culti religiosi che ne obbligano l’uso). Per i requisiti delle fotografie consultare il sito della Polizia di Stato;
  • la precedente carta d’identità o, in mancanza di questa, un valido documento di riconoscimento;
  • per i cittadini appartenenti all’Unione Europea: documento di viaggio in corso di validità (passaporto, carta di identità) rilasciato dallo stato di appartenenza;
  • per i cittadini stranieri (paesi non appartenenti all’Unione Europea): permesso di soggiorno e passaporto, entrambi in corso di validità;

Carta d’identità valida per l’espatrio
Paesi dove è possibile recarsi con la carta d’identitàsi consiglia di contattare sempre la Questura o di consultare i siti Viaggiare sicuri del Ministero Affari Esteri, Polizia di Stato e Consolati esteri in Italia.

Riportiamo i diversi casi:
PERSONA MAGGIORENNE CON O SENZA FIGLI MINORI – nessuna documentazione da presentare oltre quella sopraindicata. E’ necessario sottoscrivere, in sede di richiesta del documento, la dichiarazione di assenza di condizioni ostative al rilascio del passaporto di cui all’art. 3 della L. 1185/1967; per i genitori con figli minori tale dichiarazione implica anche il possesso dell’assenso all’espatrio dell’altro genitore.
In caso di mancanza di tale assenso è necessario rivolgersi al Giudice Tutelare presso il Tribunale per ottenere il nulla osta (non necessario per i genitori unici esercenti la responsabilità genitoriale).

PERSONA MINORENNE – è sempre necessaria la presenza del minore che, a partire dai 12 anni, firma il documento. Sono necessari inoltre:

  • un documento di riconoscimento del minore (se in possesso)
  • l’assenso all’espatrio reso da entrambi i genitori o dall’unico esercente la potestà o dal tutore (munito di atto di nomina), scaricabile dalla sezione “Il Comune Informa – Servizi Demografici – Modulistica” di questa pagina; se uno dei due genitori non può essere presente allo sportello è sufficiente che sottoscriva l’assenso e lo trasmetta unitamente alla fotocopia di un valido documento di identità.

Il minore di 14 anni può recarsi all’estero purché viaggi:

  • con uno dei genitori o chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore può riportare, su richiesta, l’indicazione del nome dei genitori o di chi ne fa le veci;
  • senza la presenza di uno dei genitori o di chi ne fa le veci: in questo caso la carta di identità del minore deve essere accompagnata da una dichiarazione (disponibile presso la Questura e presso gli uffici anagrafici della città) che riporti il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto cui il minore è affidato, rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione e convalidata dalla Questura o dalle autorità consolari in caso di rilascio all’estero.

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO – gli iscritti all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire) possono richiedere la carta di identità all’ufficio anagrafico comunale, con le stesse modalità previste per i cittadini residenti, oppure presso le sedi consolari.

Carta d’identità non valida per l’espatrio
Non possono ottenere la carta di identità valida per l’espatrio:

  • i minori per i quali non esiste l’assenso dei genitori o del tutore
  • i cittadini con situazioni di impedimento all’espatrio
  • i cittadini comunitari e appartenenti a Stato terzo.

Nuovo rilascio
E’ possibile richiedere una nuova carta di identità:

  • a partire da 180 giorni prima della scadenza
  • in caso di deterioramento: deve essere restituito il documento deteriorato, altrimenti deve essere presentata denuncia di smarrimento all’autorità di Pubblica sicurezza;
  • in caso di furto o smarrimento: è necessario presentare, oltre alle fotografie, la denuncia inoltrata all’autorità di Pubblica sicurezza (Questura o Carabinieri) e un valido documento di riconoscimento;
  • in caso di variazione delle generalità, ma non in caso di cambio di indirizzo.

Costo e tempi di rilascio
Il costo è di 5,42 euro.
Il documento viene rilasciato dagli stessi uffici che rilasciano la CIE. Il rilascio è immediato.

Normativa di riferimento

  • Decreto legge n. 5 del 9 febbraio 2012 “Disposizioni in materia di scadenza dei documenti d’identità e di riconoscimento”.
  • Decreto legge n. 1 del 20 gennaio 2012 “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”.
  • Legge n. 106 del 12 luglio 2011 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Prime disposizioni urgenti per l’economia”.
  • Legge n. 133 del 6 agosto 2008 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
  • Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, art. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”.
  • D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”.
  • D.P.R. n. 649 del 6 agosto 1974 “Disciplina dell’uso della carta d’identità e di altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio”.
  • Legge n. 1185 del 21 novembre 1967 “Norme sui passaporti”.
  • R.d. del 18 giugno 1931 n. 773, approvazione del Tulps.

RIFERIMENTI
Ufficio Anagrafe – Servizi Demografici – Comune di San Pietro in Cariano
Luogo Via Roma 57 – 37029 San Pietro in Cariano (VR)
Orario:

  • martedì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12.30;
  • mercoledì pomeriggio dalle 15:00 alle 17:00;
  • sabato dalle 09:00 alle 11:00.

email protocollo@comune.sanpietroincariano.vr.it
Responsabile del procedimento Grigoli Milena.

Ulteriori informazioni
Carta d’identità elettronica

Pagina aggiornata il 29/10/2025

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2
Inserire massimo 200 caratteri