Lo Stemma comunale istituzionale ufficiale può essere utilizzato solo se debitamente autorizzato dall’Ente secondo i propri regolamenti comunali.
L’art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali” demanda all’autonomia normativa dell’Ente locale, quindi allo Statuto, la determinazione dello stemma, quale elemento di identificazione istituzionale di proprietà del Comune;
L’art. 5, del vigente Statuto comunale : “1. Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati che formano parte integrante e sostanziale dello Statuto. 2. L’uso o la riproduzione dello stemma può essere autorizzato con deliberazione della Giunta comunale per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse. 3. Il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell’ente ad una particolare iniziativa.”
Il Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di altri vantaggi economici ad associazioni, istituzioni, enti ed organismi pubblici e privati in particolare l’art. 26 recita: “1. Il patrocinio del Comune è concesso con le seguenti modalità: a) nei casi di patrocinio gratuito e di patrocinio che comporti anche l’attribuzione di beni di rappresentanza (a titolo esemplificativo: gagliardetti, targhe, medaglie, gadget etc.) con atto scritto del Sindaco eventualmente sentito l’Assessore delegato per materia, contenente la motivazione della concessione e la forma di realizzazione concreta del patrocinio stesso. b) nel caso di patrocinio che comporti anche l’attribuzione di contributi economici come definiti al precedente art. 2, comma 3 o di altre utilità economiche come definite al precedente art. 2, comma 4 (esclusi i beni di rappresentanza come individuati alla precedente lett. a), con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Si applicheranno in tal caso le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento (artt. da 4 a 22). 2. L’attribuzione del patrocinio attribuisce al destinatario l’obbligo di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell’iniziativa mediante l’inserimento del logo comunale. Esso è prioritario rispetto ad altri riconoscimenti. Tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà essere tempestivamente trasmessa all’Amministrazione.”
Pagina aggiornata il 23/01/2025