PM10 Allerta 2 - Colore ROSSO - Mantenimento allerta
Pertanto da oggi 7 febbraio 2024 fino a tutto il giorno 9 febbraio 2024 rimangono in vigore le misure aggiuntive di cui alle Ordinanze n. 98 e n. 99 del 02/10/2023.
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
In caso di raggiungimento del livello di allerta 2 - rosso, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, fino al 30 aprile 2024, per le seguenti categorie di veicoli:
- veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
- veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
- veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
- ciclomotori e motocicli alimentati a diesel o benzina categoria L omologati EURO 0, EURO 1;
- limitatamente al periodo dalle ore 8.30 alle ore 12.30, veicoli alimentati a gasolio categoria N, omologati EURO 5;
Tali disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
- S.P. 1 tangenziale (trattasi dell’ultimo tratto della tangenziale che dal casello autostradale di Verona Nord arriva fino a San Pietro in Cariano. La strada è di proprietà provinciale dallo svincolo SS12 di Balconi di Pescantina, fino alla rotatoria dei campi sportivi di San Pietro in Cariano – rotatoria svincolo SP1-SP4-SP33);
- S.P. n. 4 della Valpolicella (trattasi della strada provinciale che inizia sul confine del territorio fra Comuni di Negrar e Verona, a sud dell’abitato di Arbizzano di Negrar e si sviluppa fino a Sant’Ambrogio di Valpolicella, attraversando gli abitati di Arbizzano, Santa Maria di Negrar, Pedemonte, San Floriano, San Pietro in Cariano, Bure, Gargagnago, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Domegliara);
- S.P. n. 33 del Pastello (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dalla rotatoria dei campi sportivi di San Pietro in Cariano – rotatoria svincolo SP1-SP4-SP33 – fino all’abitato di Fumane e anche oltre);
- S.P. 34 Della Valgatara (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dall’intersezione semaforizzata con la SP4, nell’abitato di San Floriano, in direzione del Comune di Marano di Valpolicella e anche oltre, fino all’innesto sulla SP 12, nel Comune di Sant’Anna d’Alfaedo);
- S.P. 1/A del Brennero (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dallo svincolo SS12-SP1-SP1/A, a nord dell’abitato di Balconi di Pescantina, in direzione Verona/Parona attraversando gli abitati di Balconi di Pescantina, Settimo di Pescantina, Nassar, fino a Parona)
LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI
In tutto il territorio comunale dalla data odierna fino al 30 aprile 2024 il rispetto dei seguenti divieti:
- divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
- divieto di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
- divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo, in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
- divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
- cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
- divieto fino al 30 aprile 2024 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 - 2 - 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
- il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 30 aprile 2024, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.
TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI
E' fatto OBBLIGO nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata, fino al 30 aprile 2024, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
- a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
E.2 - uffici e assimilabili;
E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - attività commerciali e assimilabili;
E.6 - attività sportive;
- a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
- utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
- in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.
Tali provvedimenti, in vigore dal 1^ ottobre 2023, sono stabiliti dalle ordinanze n. 98 del 02/10/2023 e n. 99 del 02/10/2023 - con lo scopo di contenere la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale 2023- 2024.