PM10 Allerta 1 - Colore ARANCIONE

Pubblicata il 19/02/2024
Dal 20/02/2024 al 21/02/2024

Si fa presente che ARPAV ha comunicato il raggiungimento del livello di allerta 1 per il PM10.
A partire dal giorno 20 Febbraio 2024 e fino a tutto il 21 Febbraio 2024 entrano in vigore le misure aggiuntive di cui alle Ordinanze n. 98 e n. 99 del 02/10/2023.

DIVIETO DI CIRCOLAZIONE
In caso di raggiungimento del livello di allerta 1 - arancio
, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo, inclusi sabato, domenica e giornate festive infrasettimanali, fino al  30 aprile 2024, il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, per le seguenti categorie di veicoli:
  • veicoli alimentati a benzina categorie M e omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
  • veicoli alimentati a benzina categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2;
  • veicoli alimentati a diesel categoria M, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4, EURO 5;
  • veicoli alimentati a diesel categoria N, omologati EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3, EURO 4;
  • ciclomotori e motocicli categoria L omologati EURO 0, EURO 1;
Tali disposizioni si applicano a tutto il territorio comunale, così come risulta anche da apposita segnaletica stradale installata in loco, fatta eccezione per i seguenti tratti stradali:
  • S.P. 1 tangenziale (trattasi dell’ultimo tratto della tangenziale che dal casello autostradale di Verona Nord arriva fino a San Pietro in Cariano. La strada è di proprietà provinciale dallo svincolo SS12 di Balconi di Pescantina, fino alla rotatoria dei campi sportivi di San Pietro in Cariano – rotatoria svincolo SP1-SP4-SP33);
  • S.P. n. 4 della Valpolicella (trattasi della strada provinciale che inizia sul confine del territorio fra Comuni di Negrar e Verona, a sud dell’abitato di Arbizzano di Negrar e si sviluppa fino a Sant’Ambrogio di Valpolicella, attraversando gli abitati di Arbizzano, Santa Maria di Negrar, Pedemonte, San Floriano, San Pietro in Cariano, Bure, Gargagnago, Sant’Ambrogio di Valpolicella, Domegliara);
  • S.P. n. 33 del Pastello (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dalla rotatoria dei campi sportivi di San Pietro in Cariano – rotatoria svincolo SP1-SP4-SP33 – fino all’abitato di Fumane e anche oltre);
  • S.P. 34 Della Valgatara (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dall’intersezione semaforizzata con la SP4, nell’abitato di San Floriano, in direzione del Comune di Marano di Valpolicella e anche oltre, fino all’innesto sulla SP 12, nel Comune di Sant’Anna d’Alfaedo);
  • S.P. 1/A del Brennero (trattasi della strada provinciale che si sviluppa dallo svincolo SS12-SP1-SP1/A, a nord dell’abitato di Balconi di Pescantina, in direzione Verona/Parona attraversando gli abitati di Balconi di Pescantina, Settimo di Pescantina, Nassar, fino a Parona)


LIMITAZIONI ALL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, COMBUSTIONI ALL'APERTO, SPANDIMENTO LIQUAMI

In tutto il territorio comunale dalla data odierna fino al 30 aprile 2024 il rispetto dei seguenti divieti:

  1. divieto di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa - legna cippato pellet - (in presenza di impianto di riscaldamento domestico alternativo) con una classe di prestazione emissiva pari alle classi 1 e 2 stelle;
  2. divieto di effettuare combustioni all’aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui, come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;
  3. divieto di effettuare falò rituali, barbecue e fuochi d’artificio a scopo di intrattenimento. Sono consentite deroghe nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale (tramite la compilazione e invio del modulo, in cui è sottoscritto l’impegno a non superare i due metri di diametro e i due metri di altezza della pira e, ad utilizzare esclusivamente legno vergine e ramaglie con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi per limitare la fumosità);
  4. divieto di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione o ambienti ad essa complementari:
    • cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage, depositi;
 in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e del livello di allerta 2 – rosso:
  • divieto fino al 30 aprile 2024 di utilizzare generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), aventi prestazioni energetiche pari alle classi 1 - 2 - 3 stelle in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;
  • il divieto di spandimento di liquami zootecnici fino al 30 aprile 2024, sono fatti salvi gli spandimenti mediante iniezione o con interramento immediato.

TEMPERATURE MASSIME CONSENTITE NEGLI EDIFICI

E' fatto OBBLIGO nelle 14 ore/giorno consentite in zona climatica E), di limitazione della temperatura misurata, fino al 30 aprile 2024, ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:
  • a massimi di 19°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:
E.1 - residenza e assimilabili;
E.2 - uffici e assimilabili;
E.4 - attività ricreative o di culto e assimilabili;
E.5 - attività commerciali e assimilabili;
E.6 - attività sportive;
  • a massimi 17° C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;
  • utilizzare negli impianti di riscaldamento di potenza termica  nominale inferiore a 35 kW pellet che oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, parte II sezione 4, paragrafo 1 lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI ISO 17225-2 da parte di un organismo di certificazione accreditato e da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore;
  • in caso di raggiungimento del livello di allerta 1 – arancio e livello di allerta 2 – rosso, la temperatura degli edifici classificati come residenza e assimilabili ed edifici pubblici, dovrà essere ridotta di 1° C.


 



Tali provvedimenti, in vigore dal 1^ ottobre 2023, sono stabiliti dalle ordinanze n. 98 del 02/10/2023 e n. 99 del 02/10/2023 - con lo scopo di contenere la dispersione in atmosfera delle polveri sottili durante il periodo invernale 2023- 2024. 



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