Contributo eliminazione barriere architettoniche




Ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche, è possibile presentare, cumulativamente, due tipi di domande di contributo, uno statale ed uno regionale, come di seguito specificato.

 

IL CONTRIBUTO STATALE
PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

La Legge 9 gennaio 1989 n. 13 ha introdotto la possibilità di richiedere contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche negli edifici privati. Spesso tali contributi non sono stati erogati o lo sono stati solo parzialmente a causa di una certa discontinuità nel finanziamento del relativo fondo. Di seguito forniamo alcune indicazioni circa le condizioni e le modalità per poter accedere al contributo.
Chi ne ha diritto
Hanno diritto a presentare la domanda di contributo:
  • i portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, ivi compresa la cecità, ovvero quelle relative alla deambulazione e alla mobilità;
  • coloro i quali abbiano a carico i soggetti di cui al punto precedente, ex art. 12 del D.P.R. 917/1986;
  • i condomìni ove risiedano le suddette categorie di beneficiari.
I portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione, in possesso di una certificazione attestante tale stato, hanno diritto di precedenza nell'assegnazione dei contributi. In via subordinata, si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo
Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati al superamento o all'eliminazione delle barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti. Il portatore di handicap deve avere effettiva, stabile ed abituale dimora nell’immobile su cui si interviene (si perde il diritto al contributo se dopo aver presentato l'istanza o dopo aver effettuato i lavori si cambia dimora.). Tuttavia la domanda può essere presentata anche per interventi da realizzare in immobili e/o singole unità immobiliari, nei quali la persona con disabilità intende porre la propria abitazione o dimora in un momento successivo alla presentazione della domanda (in tal caso l’erogazione del contributo è vincolata alla verifica da parte del Comune del verificarsi di tale condizione).
La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate. Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare le opere senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare su:
  • parti comuni di un edificio;
  • immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.
Il contributo può essere erogato:
  • per una singola opera;
  • per un insieme di opere connesse funzionalmente, cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso al soggetto non deambulante).
Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.
Se l'immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l'interessato deve richiedere l'autorizzazione all'intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l'immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità.

Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune:
  • al sindaco del comune in cui è sito l'immobile;
  • in carta da bollo;
  • entro il 1° marzo di ogni anno;
  • dal disabile (o, in alternativa, soltanto da chi ne esercita la tutela o la potestà) per l'immobile nel quale egli ha la residenza abituale e per opere volte a rimuove gli ostacoli alla sua mobilità.
Non possono invece presentare la domanda altri soggetti, neanche quelli (ad esempio il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) che, affrontando la spesa, possono essere titolari del diritto ai contributi: se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile la domanda deve essere sottoscritta dagli stessi per conferma del contenuto e per adesione. Ciò significa che quando un contributo viene richiesto da un condominio sarà il disabile a presentare la domanda, anche se il beneficiario del contributo sarà poi chi ha sostenuto effettivamente la spesa. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi in chi ha effettivamente sostenuto le spese per la realizzazione dell'opera. Questi può pertanto coincidere con il disabile che ha presentato la domanda qualora sia lui a sostenere la spesa, oppure può essere il familiare cui il disabile è fiscalmente a carico. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore.
In sintesi: a presentare la domanda è sempre il disabile (o il curatore o il tutore). Il beneficiario del contributo, invece, può essere anche un'altra persona che abbia effettivamente sostenuto la spesa.
Cosa deve essere allegato alla domanda
L'istanza deve contenere la descrizione anche sommaria delle opere e della spesa prevista (comprensiva di IVA). È consigliabile allegare un preventivo.
Alla domanda devono essere allegati:
  1. il certificato medico, in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico, che attesti l'handicap del richiedente, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, con specificazione, ove occorre, che l'handicap consiste in una menomazione o limitazione funzionale permanente;
  2. qualora il disabile sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione, ove voglia avvalersi della precedenza prevista nell'assegnazione dei contributi, deve allegare anche la relativa certificazione (tale certificato sostituisce quello di cui al punto 1).
Entità del contributo
L’entità del contributo viene determinata come segue:
  • spesa fino a € 2.582,28: contributo fino a copertura della spesa;
  • spesa da € 2.582,28 ad € 12.911,42: contributo aumentato del 25% sulla spesa sostenuta che eccede € 2.582,28 (es. € 5.164,56 di spesa = € 2.582,28 + € 645,57);
  • spesa da € 12.911,42 ad € 51.645,69: contributo aumentato di un ulteriore 5% sulla cifra che eccede € 12.911,42 (es. € 46.481,12 di spesa: € 2.582,28 + € 2.582,28 + € 1.678,48);
  • se la spesa supera € 51.645,69, il contributo erogato sarà comunque pari a quello riconosciuto per quel tetto di spesa cioè € 7.101,28.
I contributi sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio o al disabile; tuttavia, qualora l'altro contributo sia stato concesso per la realizzazione della stessa opera, l'erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta. Infatti il contributo è pari alla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici.
L'erogazione del contributo avviene dopo l'esecuzione dell'opera ed in base alle fatture debitamente quietanzate: il richiedente ha pertanto l'onere di comunicare al sindaco la conclusione del lavori con trasmissione della fattura. L'entità del contributo viene determinata sulla base delle spese effettivamente sostenute e comprovate. Se le spese sono inferiori al preventivo presentato, il contributo sarà calcolato sul loro effettivo importo. Se le spese sono superiori, il contributo sarà calcolato sul preventivo presentato.
Le domande non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano comunque valide per gli anni successivi, senza la necessità di una nuova verifica di ammissibilità: esse tuttavia perdono efficacia qualora vengano meno i presupposti del diritto al contributo (ad esempio: trasferimento dell'istante in altra dimora).

Modulistica
Modulo richiesta (.pdf)


 

IL CONTRIBUTO REGIONALE
PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

 
La Legge Regionale 12 luglio 2007 n. 16 promuove iniziative ed interventi atti a garantire la fruibilità degli edifici pubblici, privati e degli spazi aperti al pubblico, quale condizione essenziale per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte delle persone con disabilità. Di seguito forniamo alcune indicazioni circa le condizioni e le modalità per poter accedere al contributo.
Chi ne ha diritto
Possono beneficiare delle agevolazioni previste dalla L.R. 16/2007:
  1. i soggetti privati proprietari o locatari di spazi o edifici privati aperti al pubblico, ivi comprese le imprese;
  2. le persone con disabilità, coloro i quali li abbiano a carico ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 917/1986, e i soggetti che li assistono o li rappresentano secondo le norme del codice civile, che risultino proprietari, usufruttuari o locatari di case di civile abitazione e di edifici di edilizia residenziale agevolata;
  3. titolari di imprese per l’adeguamento del posto di lavoro;
  4. enti e soggetti privati per l’acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione;
  5. soggetti privati per l’adattamento dei mezzi di locomozione.
Per persona con disabilità si intende la persona con disabilità motorie oppure derivata da obiettive menomazioni o per effetto di patologie invalidanti irreversibili, che non sia in grado di raggiungere e fruire in autonomia della propria abitazione, del luogo di lavoro e degli spazi privati aperti al pubblico.
Su quali opere o edifici può essere richiesto il contributo
Le domande di contributo sono ammesse:
  1. per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità di edifici e spazi privati aperti al pubblico già esistenti;
  2. per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità di edifici privati già esistenti;
  3. per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione (ossia le suppellettili, le attrezzature e gli arredi che consentano alla persona con disabilità la pratica delle funzioni quotidiane, come ad es. montascale, pedane mobili, elevatori e simili per i quali è prevista la mera installazione senza l’esecuzione di particolari lavori edilizi);
  4. per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali;
  5. per l'adattamento di mezzi ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovvisti di patente.
Le domande di cui alle lettere a) e b) devono riguardare l’immobile nel quale la persona con disabilità ha abituale e stabile dimora (residenza o domicilio) oppure riguardare il posto di lavoro occupato in modo stabile da persona con disabilità, e per opere che elimino ostacoli alla sua mobilità. È ammesso il contributo limitatamente ad una sola casa oltre a quella di dimora effettiva, e comunque adibita a utilizzo personale.
La domanda deve riguardare opere non ancora realizzate o acquisti non ancora effettuati. Dopo la presentazione della domanda gli interessati possono realizzare le opere o effettuare gli acquisti senza attendere la conclusione del procedimento amministrativo, sopportando il rischio della eventuale mancata concessione del contributo.
Il contributo può essere erogato:
  • per una singola opera, oppure
  • per un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
Se la varie barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.
Come presentare la domanda
La domanda deve essere presentata, utilizzando il modello scaricabile dal sito del Comune:
  • al sindaco del comune in cui è sito l'immobile (nel caso di richiesta di contributo per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli, la domanda va presentata al sindaco del comune ove il richiedente ha la residenza);
  • in carta da bollo;
  • dal disabile (o, in alternativa, soltanto da chi ne esercita la tutela o la potestà) nel caso di realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità di case di civile abitazione già esistenti, acquisto e posa in opera di facilitatori della vita di relazione e adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali;
  • dal legale rappresentante dell’impresa/ente privato nel caso di realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità di edifici e spazi privati aperti al pubblico già esistenti e realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità di luoghi di lavoro in edifici privati già esistenti.
Se l'opera viene compiuta a spese di soggetti diversi dal disabile la domanda deve essere sottoscritta dagli stessi per presa visione. Nella domanda, infatti, deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi in chi ha effettivamente sostenuto le spese per la realizzazione dell'opera. Questi può pertanto coincidere con il disabile che ha presentato la domanda qualora sia lui a sostenere la spesa, oppure può essere un diverso soggetto (ad es. il familiare cui il disabile è fiscalmente a carico, il condominio o il proprietario dell’immobile ove risiede la persona). Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio nella domanda deve indicarsi il nominativo dell'amministratore. Le fatture devono essere intestate a chi sostiene la spesa.
Cosa deve essere allegato alla domanda
Alla domanda devono essere allegati:
  1. per tutte le tipologie di richieste di contributo, preventivo di spesa comprensivo di IVA;
  2. per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità di case di civile abitazione già esistenti e per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, il certificato medico, in carta semplice, che attesti la disabilità dell’interessato, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà all’accessibilità e alla mobilità ne discendano, oppure, qualora esso si trovi nella condizione di persona disabile riconosciuta invalida totale, con difficoltà di deambulazione, copia della relativa certificazione;
  3. per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli in funzione delle minorazioni anatomiche e funzionali, la certificazione attestante le condizioni di menomazione o di disabilità del richiedente interessato alla guida, nonché la certificazione attestante l’abilitazione alla guida;
  4. per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli ai fini del trasporto di persone con disabilità sprovvisti di patente, la documentazione attestante le condizioni di disabilità della persona interessata al trasporto (certificato medico, in carta semplice, che attesti la disabilità dell’interessato, precisando da quali patologie dipende e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano, oppure, qualora esso si trovi nella condizione di persona disabile riconosciuta invalida totale, con difficoltà di deambulazione, copia della relativa certificazione), e un’autocertificazione che dichiari che la persona trasportata è sprovvista di patente o che non è più in grado di guidare.
Entità del contributo
L’entità del contributo viene determinata come segue:
  • per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, in misura non inferiore al 5% e non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi € 12.000,00 per ogni singolo intervento (tale contributo non è cumulabile con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi sullo stesso immobile);
  • per la realizzazione di opere direttamente finalizzate alla fruibilità degli edifici privati, compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi € 12.000,00 per ogni singolo intervento (tale contributo è cumulabile, sino a completa concorrenza della spesa effettivamente sostenuta, con quelli concessi a qualsiasi titolo ai medesimi soggetti, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13);
  • per l'acquisto e la posa in opera di facilitatori della vita di relazione, in misura non inferiore al 15% e non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi € 20.000,00 per ogni singolo intervento;
  • per l'adattamento di motoveicoli ed autoveicoli, in misura non inferiore al 10% e non superiore al 50% della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo che non superi € 12.000,00.
L'erogazione del contributo è disposta soltanto dopo l'esecuzione delle opere e l'acquisto dei beni, sulla base della documentazione attestante le spese sostenute (fatture quietanzate) e di altra documentazione eventualmente necessaria in relazione alla diversa richiesta di contributo presentata. La mancata produzione di tali documenti entro i termini richiesti comporta la decadenza dai benefici.
Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo verrà ridotto proporzionalmente (debbono in ogni caso essere rispettati i limiti percentuali di cui sopra); qualora invece risulti superiore a quella prevista, non può farsi luogo ad un’erogazione superiore. Se le opere realizzate e i beni acquistati non risultino sostanzialmente conformi alla documentazione presentata unitamente alla domanda, è disposta la revoca del contributo.
Si fa luogo alla liquidazione del contributo a favore di coloro che hanno a carico le persone con disabilità ovvero che li assistono o li rappresentano, nonché a favore dei condomini degli immobili in cui hanno la residenza le persone con disabilità, anche nel caso in cui la persona con disabilità sia deceduta. In detta ipotesi il beneficiario deve produrre idonea documentazione attestante che i lavori o l’acquisto di beni per l’eliminazione delle barriere architettoniche hanno avuto luogo prima del decesso del beneficiario e che le relative spese sono state sostenute con fondi propri.
Le richieste non soddisfatte nell'anno di presentazione della domanda in quanto il programma regionale non ne prevede i contributi, saranno inserite nel primo anno utile di finanziamento, senza la necessità di presentare una nuova domanda.

Modulistica
Modulo richiesta (.pdf)
 

 
Per maggiori approfondimenti e per consultare la normativa sia statale che regionale, si veda il link: https://www.regione.veneto.it/web/sociale/eliminazione-barriere-architettoniche
 
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